(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 2-bis della legge regionale 1 dicembre 1995, n. 134, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, e' cosi' sostituito: "Art. 2-bis. - 1. Le comunita' montane, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione delle risorse annuali loro attribuite, che dovra' essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedono ad adottare, specifici programmi di intervento di cui all'art. 1, comma quarto, e all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale. 2. Detti programmi devono contenere modalita' e termini di esecuzione e formare oggetto di apposita deliberazione consiliare da trasmettere in copia alla Giunta regionale, settore enti locali, munita degli estremi di esecutivita'. 3. L'incompatibilita' dei programmi deliberati con le finalita' della normativa di cui al comma primo, comportera' la restituzione delle somme relative, con provvedimento della Giunta regionale. 4. Le comunita' montane sono tenute a comunicare alla Giunta regionale, settore enti locali, lo stato di attuazione dei programmi entro e non oltre mesi sei dalla relativa attivazione. 5. Alla liquidazione ed erogazione delle risorse attribuite si provvedera' come segue: 1) il settanta per cento della quota di riparto annuale attribuita ad ogni singola comunita' montana, con provvedimento della Giunta regionale; 2) il rimanente trenta per cento della quota di riparto annuale attribuita ad ogni singola comunita' montana, quale saldo, con atto formale del responsabile del servizio competente, alla presentazione da parte dell'ente beneficiario di una dichiarazione contenente: a) attestazione, a firma del rappresentante legale dell'ente, dell'avvenuta e completa esecuzione degli interventi e dell'avvenuta liquidazione delle spese relative per un importo pari all'ottanta per cento della somma erogata in precedenza; b) dichiarazione, a firma del responsabile dell'ente, di corrispondenza degli interventi predetti a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97. 6. Il programma deve essere completato entro il termine di quattordici mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ancorche' successivamente variato. 7. Entro due mesi dal predetto termine l'ente deve presentare: a) piano finanziario riepilogativo relativo al programma di interventi realizzato, a firma del responsabile finanziario dell'ente. Qualora siano da effettuarsi collaudi, entro la stessa scadenza ne dovra' essere data comunicazione alla struttura regionale competente. In tal caso il piano finanziario riepilogativo dovra' essere presentato entro quattro mesi dal predetto termine di completamento del programma corredato dalla documentazione comprovante l'effettuazione del collaudo; b) relazione illustrativa dei risultati conseguiti a firma del responsabile dell'ente. 8. Il mancato rispetto dei termini sopra previsti comportera' la restituzione delle somme non ancora rendicontate, da rivalere sulle successive risorse non ancora attribuite, con provvedimento della Giunta regionale. 9. Eventuali proroghe delle scadenze indicate ai precedenti commi potranno essere autorizzate dalla Giunta regionale, solo in presenza di eventi eccezionali e/o di cause di forza maggiore e sino ad un massimo di mesi sei. In ogni caso l'ente beneficiario interessato dovra' far pervenire alla struttura regionale competente specifica richiesta, entro la scadenza prevista per il completamento dei programmi".