(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 15 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 2-bis della legge regionale 1 dicembre 1995, n.  134,  cosi'
come  modificata  dalla  legge  regionale  25 ottobre 1996, n. 95, e'
cosi' sostituito:
  "Art. 2-bis. - 1. Le comunita' montane, entro due mesi  dalla  data
di   ricezione   della   comunicazione  delle  risorse  annuali  loro
attribuite, che dovra' essere effettuata  a  mezzo  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno, provvedono ad adottare, specifici programmi di
intervento di cui all'art. 1, comma quarto, e all'art. 11 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione  alla  gestione
associata dei servizi di interesse locale.
  2.   Detti  programmi  devono  contenere  modalita'  e  termini  di
esecuzione e formare oggetto di apposita deliberazione consiliare  da
trasmettere  in  copia  alla  Giunta  regionale, settore enti locali,
munita degli estremi di esecutivita'.
  3. L'incompatibilita' dei programmi  deliberati  con  le  finalita'
della  normativa  di  cui al comma primo, comportera' la restituzione
delle somme relative, con provvedimento della Giunta regionale.
  4. Le comunita'  montane  sono  tenute  a  comunicare  alla  Giunta
regionale,  settore enti locali, lo stato di attuazione dei programmi
entro e non oltre mesi sei dalla relativa attivazione.
  5. Alla liquidazione ed  erogazione  delle  risorse  attribuite  si
provvedera' come segue:
   1) il settanta per cento della quota di riparto annuale attribuita
ad  ogni  singola  comunita'  montana, con provvedimento della Giunta
regionale;
   2) il rimanente trenta per cento della quota  di  riparto  annuale
attribuita  ad  ogni singola comunita' montana, quale saldo, con atto
formale del responsabile del servizio competente, alla  presentazione
da parte dell'ente beneficiario di una dichiarazione contenente:
    a)  attestazione,  a  firma  del rappresentante legale dell'ente,
dell'avvenuta e completa esecuzione degli interventi e  dell'avvenuta
liquidazione delle spese relative per un importo pari all'ottanta per
cento della somma erogata in precedenza;
    b)   dichiarazione,   a  firma  del  responsabile  dell'ente,  di
corrispondenza degli interventi predetti a quanto previsto  dall'art.
1, comma 4, e dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97.
  6.  Il  programma  deve  essere  completato  entro  il  termine  di
quattordici mesi dalla data di ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 1, ancorche' successivamente variato.
  7. Entro due mesi dal predetto termine l'ente deve presentare:
   a)  piano  finanziario  riepilogativo  relativo  al  programma  di
interventi  realizzato,  a   firma   del   responsabile   finanziario
dell'ente.  Qualora  siano  da  effettuarsi collaudi, entro la stessa
scadenza ne dovra' essere data comunicazione alla struttura regionale
competente. In tal caso il  piano  finanziario  riepilogativo  dovra'
essere   presentato  entro  quattro  mesi  dal  predetto  termine  di
completamento   del   programma   corredato   dalla    documentazione
comprovante l'effettuazione del collaudo;
   b)  relazione  illustrativa  dei  risultati conseguiti a firma del
responsabile dell'ente.
  8. Il mancato rispetto dei termini sopra  previsti  comportera'  la
restituzione  delle  somme non ancora rendicontate, da rivalere sulle
successive risorse non ancora  attribuite,  con  provvedimento  della
Giunta regionale.
  9.  Eventuali  proroghe delle scadenze indicate ai precedenti commi
potranno essere autorizzate dalla Giunta regionale, solo in  presenza
di  eventi  eccezionali  e/o  di cause di forza maggiore e sino ad un
massimo di mesi sei. In ogni  caso  l'ente  beneficiario  interessato
dovra'  far  pervenire  alla struttura regionale competente specifica
richiesta, entro  la  scadenza  prevista  per  il  completamento  dei
programmi".